Curatela, inabilitazione e tutela


Di Dante Balbo



Le sue entrate, sarebbero sufficienti in condizioni ordinarie, ma purtroppo siamo arrivati alla conclusione che il problema non è questo, ma la sua difficoltà di gestione che in passato le ha fatto accumulare debiti. Un nostro intervento economico sarebbe inutile, perché non potrebbe risanare la situazione, senza poter stabilire un controllo stretto sulle sue uscite e un piano mensile di gestione del bilancio famigliare.  Ha mai pensato ad una curatela volontaria, per un certo periodo?”

Affermazioni come questa non sono infrequenti nel nostro servizio sociale e la reazione di solito è scandalizzata, violenta o incredula, comunque sempre equivalente alla vista di un mostro orribile.

 

Ci vuole tempo per spiegare le differenze fra i diversi provvedimenti di limitazione della libertà personale e spesso le persone non accettano comunque un simile consiglio. Abbiamo perciò deciso di dedicare la nostra puntata de “I poveri li avrete sempre con voi”, al tema delle curatele e tutele, andando ad intervistare l’avvocato Mario Branda responsabile dell’ufficio di vigilanza sulle tutele e curatele. Ecco cosa ci ha spiegato.

 

Facciamo un po’ d’ordine


1. Capisco il timore che si prova di fronte all’istituzione di una misura tutoria. Credo che sia ancora il risultato di anni e anni di stigmatizzazione sociale e di idee non sempre esatte attorno a questo istituto.

La differenza fondamentale fra una tutela e una curatela è che con la tutela la persona perde l’esercizio dei diritti civili e in particolare la facoltà di far produrre degli effetti giuridici ai propri atti. Mi spiego con un esempio. Se una persona sotto tutela va a comprarsi un televisore, il contratto di compra vendita non ha valore fintanto che non arriva la ratifica del tutore. Per la curatela non vi è la perdita dell’esercizio dei diritti civili, per cui la persona sotto curatela può recarsi dallo stesso negoziante, stipulare lo stesso contratto e questo sarà valido senza altri interventi.

 

2. La curatela presuppone che vi sia un certo grado di collaborazione e di consenso da parte della persona oggetto del provvedimento. Quindi, nel caso in cui si instaura un rapporto di fiducia tra curatore e curatelato, questa misura è lo strumento più idoneo per cercare di sopperire alle eventuali difficoltà di gestione finanziaria.

E’ la misura giusta quando la persona sotto curatela non è più in grado di interferire sugli atti del curatore: si pensi ad esempio agli anziani in casa di riposo colpiti da malattie degenerative del sistema nervoso.

In questo caso è un provvedimento di protezione che non necessita di giungere fino alla privazione dei diritti civili tipica della tutela.

La curatela infatti, di solito, è di carattere volontario, cioè presupone sempre un certo grado di collaborazione della persona, altrimenti, soprattutto quando gli atti del curatore vengono vanificati da interventi di segno opposto da parte del curatelato, l’autorità tutoria, che è l’organo competente per l’istituzione di questa misura, deve interrogarsi se non sia il caso di passare a misure più incisive come la tutela o l’inabilitazione.

L’inabilitazione è una misura intermedia tra la curatela e la tutela, relativamente poco utilizzata perché riferita soprattutto agli aspetti di carattere amministrativo e di gestione patrimoniale. Viene usata quando una persona magari dispone di un patrimonio di una certa consistenza. Anche in questo caso abbiamo diversi tipi di inabilitazione, che prevedono il necessario consenso da parte dell’assistente, così si chiama invece che tutore o curatore, e vanno dalla impossibilità di fare delle donazioni, firmare cambiali, assumere garanzie, fare costruzioni che eccedono il limite dell’amministrazione ordinaria, fino al blocco dell’intero patrimonio.

 

Come scegliere un tutore o un curatore

1. La scelta ultima compete effettivamente all’Autorità tutoria. La legge riconosce comunque in modo esplicito al curatelato, al tutelato e all’assistito, la facoltà di esprimere una preferenza e nella misura del possibile occorre tenerne conto.

In altre parole, se non vi sono, dei motivi oggettivi, seri, gravi per cui la persona indicata non può assolvere a questo mandato, occorre effettivamente designarla. Come motivi gravi che ostano alla designazione della persona indicata dal curatelato o tutelato vi può essere per esempio un potenziale conflitto di interessi con il tutelato stesso oppure un’incapacità fisica o psichica del tutore o curatore indicato ad assumere questo mandato. Anche i genitori, o i parenti stretti del tutelato o curatelato possono indicare delle preferenze. Valgono allora gli stessi principi che ho indicato prima.

 

2. Se il tutelato o il curatelato non dà alcuna indicazione, qualcuno dovrà farsi parte attiva, in questo caso la delegazione tutoria. L’Autorità tutoria normalmente si rivolge prima all’ufficio del tutore ufficiale, normalmente oberato di lavoro. Perciò adesso stiamo cercando di allestire delle liste di persone private, che manifestano la loro disponibilità ad assumere privatamente dei casi di tutela o di curatela. Questo è un’altra soluzione. Devo dire che non abbiamo ancora raggiunto l’optimum da questo punto di vista. Il problema con questi tutori e curatori privati è che mancano di alcune competenze necessarie all’esercizio, alla gestione di queste misure e il supporto che ricevono è forse un po’ troppo limitato, la qual cosa li spaventa e non sempre danno dei risultati soddisfacenti. Ma se il caso non è troppo complicato si può anche fare capo a queste persone.

 

La curatela non finisce mai?

Questo è senz’altro possibile. In modo particolare per le curatele la revoca della misura è relativamente semplice. Occorre comunque la decisione dell’Autorità, ma generalmente alla richiesta del curatelato di revocare la misura e di effettuare magari anche una prova per un certo tempo di gestione autonoma e indipendente, deve essere dato seguito.

Per la tutela è un po’ più complesso, perché per revocarla occorrono esami medici o psichiatrici che confermino il ripristino delle capacità di gestione del tutelato.